Il ricorso può essere accolto o rigettato, con il conseguente annullamento o conferma del verbale.
Nel caso di accoglimento del ricorso il verbale sarà annullato e la sanzione corrispondente non dovrà essere pagata.
In caso di rigetto del ricorso, il Prefetto emetterà un'ordinanza - ingiunzione di un valore pari almeno al doppio dell'importo minimo, oltre le spese di accertamento e notifica, che sarà notificata al ricorrente.
Avverso l'ordinanza - ingiunzione potrà essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi all'Autorità Giudiziaria indicata nell'ordinanza medesima.
Nel caso di rigetto del ricorso, il Giudice di Pace conferma parzialmente o totalmente il verbale oggetto dell'opposizione, applicando una sanzione che non può essere inferiore al minimo edittale indicato nel verbale stesso.