Bonifiche
Bonifiche dei siti contaminati
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Servizio attivo
A chi è rivolto
A tutti i cittadini
Descrizione
Bonifiche dei siti inquinati
Gli obiettivi strategici finalizzati alla conservazione del suolo ed al miglioramento della qualità e della attrattività del territorio metropolitano non possono prescindere dalla diffusione, accelerazione e razionalizzazione degli interventi di bonifica e riqualificazione delle aree dismesse.
Il territorio della Città metropolitana di Torino è stato infatti caratterizzato da una importante presenza di attività industriali, in particolare connesse alle produzioni metallurgiche e meccaniche, sviluppatesi a partire dalla fine del XIX secolo, che hanno profondamente impattato sulla qualità delle matrici ambientali ed in particolare delle acque sotterranee, richiedendo particolari sforzi tecnici, amministrativi e finanziari per la gestione delle operazioni di risanamento e riqualificazione.
Gli obiettivi strategici finalizzati alla conservazione del suolo ed al miglioramento della qualità e della attrattività del territorio metropolitano non possono prescindere dalla diffusione, accelerazione e razionalizzazione degli interventi di bonifica e riqualificazione delle aree dismesse.
Il territorio della Città metropolitana di Torino è stato infatti caratterizzato da una importante presenza di attività industriali, in particolare connesse alle produzioni metallurgiche e meccaniche, sviluppatesi a partire dalla fine del XIX secolo, che hanno profondamente impattato sulla qualità delle matrici ambientali ed in particolare delle acque sotterranee, richiedendo particolari sforzi tecnici, amministrativi e finanziari per la gestione delle operazioni di risanamento e riqualificazione.
- La Città Metropolitana di Torino riveste al proposito un ruolo centrale nella gestione degli interventi di bonifica; le competenze in materia di Messa in Sicurezza, Bonifica e Ripristino Ambientale dei siti inquinati (LL.RR 42/2000 e 44/2000, D.lgs 152/2006 e s.m.i.) riguardano in particolare le seguenti attività:
- controllo e verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;
- certificazione finale dell'avvenuta bonifica;
- supporto tecnico ai Comuni per le bonifiche di interesse comunale: pareri alle Conferenze dei servizi e comunicazioni inerenti le attività di controllo;
- espressione del parere vincolante nell’ambito dei procedimenti di approvazione dei progetti di bonifica di competenza dei Comuni;
- approvazione del progetto, sentito il parere dell'apposita Conferenza dei servizi, ed autorizzazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza che ricadono nel territorio di più Comuni;
- esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei soggetti obbligati nei casi in cui il sito inquinato ricada nel territorio di più comuni;
- esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni che non provvedono a realizzare gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
- valutazione e trasmissione alla Regione Piemonte delle richieste di finanziamento presentate dai Comuni nell’ambito della bonifica dei siti inquinati, con definizione delle priorità di intervento;
- valutazione, insieme al Comune, delle autocertificazioni inerenti l’assenza di superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione, in caso di evento potenzialmente inquinante;
- esecuzione delle indagini ed attività istruttorie nell’ambito della approvazione dei progetti di bonifica, con il supporto di ARPA Piemonte;
- esecuzione delle indagini per l’identificazione del responsabile dell’inquinamento;
- diffida mediante ordinanza a provvedere agli interventi di bonifica, nel caso di segnalazione da parte dei soggetti pubblici di situazioni di inquinamento;
- identificazione del soggetto responsabile dell’inquinamento, nel caso di notifica da parte di soggetti non responsabili;
- realizzazione di strumenti di semplificazione ed accelerazione delle procedure amministrative.
- aggiornamento dell’Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati (ASCO)
In attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale, la Regione Piemonte ha emanato le seguenti leggi regionali:
L.R. n. 42 del 7 aprile 2000 e successive
L.R. n. 9 del 23 aprile 2007
L.R. n. 3 dell’11 marzo 2015
con le quali ha trasferito in capo ai comuni ed alle Province/Città metropolitana le competenze amministrative del procedimento di bonifica assegnate dalla normativa nazionale in capo alle Regioni.
In ultimo con L.R. 11 marzo 2015 n. 3 la Regione Piemonte ha delegato ai Comuni le competenze relative alla gestione delle garanzie finanziare per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica a partire dall’entrata in vigore della legge. Le Province e la Città metropolitana di Torino sono competenti per gli interventi di bonifica che ricadono sul territorio di più Comuni.
Come fare
- Procedure di bonifica ex art. 249 del D.Lgs. 152/2006 per le aree contaminate di ridotte dimensioni (estensione inferiore ai 1000 metri quadrati):
Si tratta di una procedura specifica per aree contaminate di ridotte dimensioni, con una estensione inferiore ai 1000 metri quadrati (art. 249 del D.Lgs. 152/2006), che prevede la presentazione di un progetto unico di bonifica secondo i criteri generali contenuto nell'Allegato 4 alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/2006;
- Procedura semplificata specifica per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti ex D.M. n. 31 del 12 febbraio 2015:
Si tratta di una procedura semplificata specifica per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti (D.M. n. 31 del 12 febbraio 2015), anche in dismissione. Il decreto stabilisce:
i criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza;
le modalità di caratterizzazione delle aree;
i criteri di applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica, tenendo conto, in particolare, della ubicazione dell'area contaminata in funzione dell'effettivo scenario di esposizione e di rischio e delle aree limitrofe;
i criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica;
criteri, modalità e termini dello svolgimento dell'istruttoria.
In attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale, la Regione Piemonte ha emanato le seguenti leggi regionali:
L.R. n. 42 del 7 aprile 2000 e successive
L.R. n. 9 del 23 aprile 2007
L.R. n. 3 dell’11 marzo 2015
con le quali ha trasferito in capo ai comuni ed alle Province/Città metropolitana le competenze amministrative del procedimento di bonifica assegnate dalla normativa nazionale in capo alle Regioni.
In ultimo con L.R. 11 marzo 2015 n. 3 la Regione Piemonte ha delegato ai Comuni la competenze relative alla gestione delle garanzie finanziare per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica a partire dall’entrata in vigore della legge. Le Province e la Città metropolitana di Torino sono competenti per gli interventi di bonifica che ricadono sul territorio di più Comuni.
Si tratta di una procedura specifica per aree contaminate di ridotte dimensioni, con una estensione inferiore ai 1000 metri quadrati (art. 249 del D.Lgs. 152/2006), che prevede la presentazione di un progetto unico di bonifica secondo i criteri generali contenuto nell'Allegato 4 alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/2006;
- Procedura semplificata specifica per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti ex D.M. n. 31 del 12 febbraio 2015:
Si tratta di una procedura semplificata specifica per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti (D.M. n. 31 del 12 febbraio 2015), anche in dismissione. Il decreto stabilisce:
i criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza;
le modalità di caratterizzazione delle aree;
i criteri di applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica, tenendo conto, in particolare, della ubicazione dell'area contaminata in funzione dell'effettivo scenario di esposizione e di rischio e delle aree limitrofe;
i criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica;
criteri, modalità e termini dello svolgimento dell'istruttoria.
In attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale, la Regione Piemonte ha emanato le seguenti leggi regionali:
L.R. n. 42 del 7 aprile 2000 e successive
L.R. n. 9 del 23 aprile 2007
L.R. n. 3 dell’11 marzo 2015
con le quali ha trasferito in capo ai comuni ed alle Province/Città metropolitana le competenze amministrative del procedimento di bonifica assegnate dalla normativa nazionale in capo alle Regioni.
In ultimo con L.R. 11 marzo 2015 n. 3 la Regione Piemonte ha delegato ai Comuni la competenze relative alla gestione delle garanzie finanziare per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica a partire dall’entrata in vigore della legge. Le Province e la Città metropolitana di Torino sono competenti per gli interventi di bonifica che ricadono sul territorio di più Comuni.
- Procedura relativa agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola utilizzate per le produzioni agroalimentari e all'allevamento ex D.M. 1 marzo 2019, n. 46:
Si tratta di una procedura relativa agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola utilizzate per le produzioni agroalimentari e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale, la Regione Piemonte ha emanato le seguenti leggi regionali:
L.R. n. 42 del 7 aprile 2000 e successive
L.R. n. 9 del 23 aprile 2007
L.R. n. 3 dell’11 marzo 2015
con le quali ha trasferito in capo ai comuni ed alle Province/Città metropolitana le competenze amministrative del procedimento di bonifica assegnate dalla normativa nazionale in capo alle Regioni.
In ultimo con L.R. 11 marzo 2015 n. 3 la Regione Piemonte ha delegato ai Comuni la competenze relative alla gestione delle garanzie finanziare per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica a partire dall’entrata in vigore della legge. Le Province e la Città metropolitana di Torino sono competenti per gli interventi di bonifica che ricadono sul territorio di più Comuni.
Si tratta di una procedura relativa agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola utilizzate per le produzioni agroalimentari e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale, la Regione Piemonte ha emanato le seguenti leggi regionali:
L.R. n. 42 del 7 aprile 2000 e successive
L.R. n. 9 del 23 aprile 2007
L.R. n. 3 dell’11 marzo 2015
con le quali ha trasferito in capo ai comuni ed alle Province/Città metropolitana le competenze amministrative del procedimento di bonifica assegnate dalla normativa nazionale in capo alle Regioni.
In ultimo con L.R. 11 marzo 2015 n. 3 la Regione Piemonte ha delegato ai Comuni la competenze relative alla gestione delle garanzie finanziare per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica a partire dall’entrata in vigore della legge. Le Province e la Città metropolitana di Torino sono competenti per gli interventi di bonifica che ricadono sul territorio di più Comuni.
- Procedure ex art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006 per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica:
Nei siti oggetto di bonifica possono essere realizzate interventi e opere di cui all'art. 242-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, nel caso di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell'art. 25 del DPR 120/20171, nonché interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo (tutte le tipologie di interventi ed opere di cui all'art. 242-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006).
In attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale, la Regione Piemonte ha emanato le seguenti leggi regionali:
L.R. n. 42 del 7 aprile 2000 e successive
L.R. n. 9 del 23 aprile 2007
L.R. n. 3 dell’11 marzo 2015
con le quali ha trasferito in capo ai comuni ed alle Province/Città metropolitana le competenze amministrative del procedimento di bonifica assegnate dalla normativa nazionale in capo alle Regioni.
In ultimo con L.R. 11 marzo 2015 n. 3 la Regione Piemonte ha delegato ai Comuni la competenze relative alla gestione delle garanzie finanziare per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica a partire dall’entrata in vigore della legge. Le Province e la Città metropolitana di Torino sono competenti per gli interventi di bonifica che ricadono sul territorio di più Comuni.
Nei siti oggetto di bonifica possono essere realizzate interventi e opere di cui all'art. 242-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, nel caso di interventi ed opere che ricadono nel campo di applicazione dell'art. 25 del DPR 120/20171, nonché interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo (tutte le tipologie di interventi ed opere di cui all'art. 242-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006).
In attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale, la Regione Piemonte ha emanato le seguenti leggi regionali:
L.R. n. 42 del 7 aprile 2000 e successive
L.R. n. 9 del 23 aprile 2007
L.R. n. 3 dell’11 marzo 2015
con le quali ha trasferito in capo ai comuni ed alle Province/Città metropolitana le competenze amministrative del procedimento di bonifica assegnate dalla normativa nazionale in capo alle Regioni.
In ultimo con L.R. 11 marzo 2015 n. 3 la Regione Piemonte ha delegato ai Comuni la competenze relative alla gestione delle garanzie finanziare per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica a partire dall’entrata in vigore della legge. Le Province e la Città metropolitana di Torino sono competenti per gli interventi di bonifica che ricadono sul territorio di più Comuni.
Cosa serve
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/rifiuti/gestione-rifiuti-bonifiche/procedure-di-bonifica
Cosa si ottiene
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/rifiuti/gestione-rifiuti-bonifiche/procedure-di-bonifica
Tempi e scadenze
Tempistiche
Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 e all'ARPA territorialmente competente, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.
Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.
La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto.
In attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale, la Regione Piemonte ha emanato le seguenti leggi regionali:
L.R. n. 42 del 7 aprile 2000 e successive
L.R. n. 9 del 23 aprile 2007
L.R. n. 3 dell’11 marzo 2015
con le quali ha trasferito in capo ai comuni ed alle Province/Città metropolitana le competenze amministrative del procedimento di bonifica assegnate dalla normativa nazionale in capo alle Regioni.
Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 e all'ARPA territorialmente competente, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.
Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.
La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto.
In attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale, la Regione Piemonte ha emanato le seguenti leggi regionali:
L.R. n. 42 del 7 aprile 2000 e successive
L.R. n. 9 del 23 aprile 2007
L.R. n. 3 dell’11 marzo 2015
con le quali ha trasferito in capo ai comuni ed alle Province/Città metropolitana le competenze amministrative del procedimento di bonifica assegnate dalla normativa nazionale in capo alle Regioni.
Costi
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/rifiuti/gestione-rifiuti-bonifiche/procedure-di-bonifica
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Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Ambiente
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 23/08/2024 12:38:59
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