Descrizione
Riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
Le date di inizio dei saldi estivi e invernali sono fissate annualmente dalla Regione, sulla base di accordi interregionali.
I comuni a partire da tali date fissano la durata dei saldi fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.
Per effettuare la vendita di fine stagione bisogna renderlo noto con un cartello, apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento.
Le date di inizio dei saldi estivi e invernali sono fissate annualmente dalla Regione, sulla base di accordi interregionali.
I comuni a partire da tali date fissano la durata dei saldi fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.
Per effettuare la vendita di fine stagione bisogna renderlo noto con un cartello, apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento.
Per l’anno corrente il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione “SALDI ESTIVI” è fissato dal 5 luglio al 30 agosto 2025.
Di stabilire le seguenti modalità di svolgimento:
a. Gli operatori, nell’ambito di tali periodi, hanno la facoltà di scegliere il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione rendendolo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall’esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l’inizio delle vendite, indicando le date di inizio e di cessazione della vendita (art. 14 L.R. 12/11/1999, N. 28);
b. Per ogni articolo dovrà essere esposto un cartellino ben visibile, contenente il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto praticato e il prezzo finale di vendita;
c. Nei trenta giorni precedenti la data stabilita per l’inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali (ad esclusione di quelle effettuate sottocosto) aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;
d. Nella pubblicità è vietato l’uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone;
COMUNICA
In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 22 comma 3 del D.to Lgs n. 114/1998, per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 15 del decreto stesso, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74.
Il CAPOSETTORE
Servizio Attività Produttive
Arch. Simona VOGLIANO
Di stabilire le seguenti modalità di svolgimento:
a. Gli operatori, nell’ambito di tali periodi, hanno la facoltà di scegliere il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione rendendolo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall’esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l’inizio delle vendite, indicando le date di inizio e di cessazione della vendita (art. 14 L.R. 12/11/1999, N. 28);
b. Per ogni articolo dovrà essere esposto un cartellino ben visibile, contenente il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto praticato e il prezzo finale di vendita;
c. Nei trenta giorni precedenti la data stabilita per l’inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali (ad esclusione di quelle effettuate sottocosto) aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;
d. Nella pubblicità è vietato l’uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone;
COMUNICA
In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 22 comma 3 del D.to Lgs n. 114/1998, per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 15 del decreto stesso, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74.
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Arch. Simona VOGLIANO
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Ultimo aggiornamento pagina: 03/07/2025 10:23:21