Cittadinanza iure sanguinis - D.L. n. 36 del 28/03/2025

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano. La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, e...
Data:

3 aprile 2025

Tempo di lettura:

5 min

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La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.

La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza ius soli (cioè chi nasce in quello Stato ne è cittadino). E’ il caso dei Paesi americani e dell'Australia.

Con il d.L. n.36 del 28/03/2025, il Governo italiano ha recentemente introdotto una riforma significativa in materia di cittadinanza italiana e ius sanguinis, approvando un pacchetto di misure volto a regolare in modo più stringente l’accesso alla cittadinanza per gli italo-discendenti residenti all’estero.

Le nuove norme prevedono che i discendenti di cittadini italiani, nati all’estero, saranno automaticamente cittadini solo per due generazioni: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita.
Questa misura risponde all’esigenza di contrastare una tendenza crescente: la richiesta di cittadinanza da parte di persone con legami molto deboli o solo formali con l’Italia. Il Governo ha inteso così riportare al centro dell’istituto della cittadinanza il concetto di partecipazione, responsabilità e appartenenza, scoraggiando strategie meramente opportunistiche, come quelle adottate da chi si reca temporaneamente in Italia solo per attivare le procedure di riconoscimento.

La ratio che ispira questa riforma non è punitiva, ma selettiva. Il principio dello ius sanguinis viene preservato, ma riorientato in una prospettiva che valorizza la cittadinanza come relazione viva tra l’individuo e lo Stato. Le modifiche approvate mirano a distinguere chi ha un vero legame con l’Italia – culturale, sociale, civico – da chi cerca nel passaporto italiano un semplice strumento di vantaggio.
In tal senso, il messaggio istituzionale è chiaro: la cittadinanza italiana non è un titolo ereditario incondizionato, ma un riconoscimento che comporta diritti e doveri, e che richiede coerenza, presenza e partecipazione.

I nuovi limiti valgono solo per chi ha un’altra cittadinanza (in modo da non creare apolidi) e si applicano a prescindere dalla data di nascita (prima o dopo l’entrata in vigore del decreto-legge).
Resterà ovviamente cittadino chi in precedenza è già stato riconosciuto tale (da un tribunale, da un comune, da un consolato).
Saranno comunque processate secondo le precedenti regole le richieste di riconoscimento della cittadinanza documentate e presentate entro le 23.59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025.

La norma prevede che dal 28 marzo 2025 le nuove richieste di cittadinanza non potranno essere accolte per chi è nato all'estero anche prima del 28 marzo 2025 ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

- un genitore o adottante cittadino è nato in Italia;
- un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
- un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia.
Il testo interviene anche in materia di controversie relative all’accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana, stabilendo che non sono ammessi il giuramento e la testimonianza quali mezzi di prova, e spetta a colui che richiede la cittadinanza italiana dover fornire la prova dell’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.

Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:

- l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all'art.2 della L. n. 1228/1954, ma all'art.3 del d.P.R. n. 223/1989;
- l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea poichè tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all'art.8 della L. n. 1228/1954
- avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell'interessato.
La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, oltre ai casi di emigrazione o morte, può avvenire per:

- irreperibilità accertata;
- mancanza del permesso di soggiorno o mancato rinnovo dello stesso.
Il Ministero dell’Interno con proprie Circolari n. 26 del primo giugno 2007, e la n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l’importanza che gli ufficiali di stato civile prestino la massima attenzione «nell’acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza ... al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Tanto considerato si ribadisce la necessità dell’effettuazione di maggiori e più accurati controlli sui documenti presentati a corredo delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana.».

Pertanto, l’ufficiale di stato civile deve sempre effettuare verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti, ed, in caso di dubbio, prendere contatti con il Consolato competente per accertare la veridicità del documento presentato.

Si precisa che la documentazione a supporto del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, è valutata dagli uffici competenti solo a seguito della presentazione di regolare richiesta di riconoscimento della stessa da parte delle persone già iscritte nell'Anagrafe del Comune.
La documentazione presentata a supporto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, NON verrà restituita al richiedente in nessun caso, sia che l'esito del procedimento sia positivo sia che l'esito sia negativo. Il richiedente, invece che i documenti originali, può in alternativa presentare copie autenticate degli stessi, in regola con l'imposta di bollo.

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Ultimo aggiornamento pagina: 03/04/2025 13:58:51

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