Tutela della qualità dell'aria: vincoli alla bruciatura dei residui colturali

L'abbruciamento dei residui colturali è una pratica da abbandonare, per motivazioni agronomiche (si distrugge sostanza organica, elemento alla base della fertilità del suolo), ambientali (si produce particolato fine, molto nocivo per la salute...
Data:

24 giugno 2025

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L'abbruciamento dei residui colturali è una pratica da abbandonare, per motivazioni agronomiche (si distrugge sostanza organica, elemento alla base della fertilità del suolo), ambientali (si produce particolato fine, molto nocivo per la salute dei cittadini) e di sicurezza (aumenta il rischio di incendi boschivi).

Dal 2021 (DGR 26 febbraio 2021, n. 9-2916) per gli abbruciamenti dei residui colturali, sia in ambito agricolo che hobbistico, sono vigenti vincoli rafforzati nel periodo invernale, quando è particolarmente alto il rischio di superamento delle soglie massime di concentrazione delle polveri sottili. Tali vincoli si sommano alle preesistenti norme nazionali e regionali disposte per la prevenzione dal rischio di incendi boschivi.

Nelle aree di superamento dei valori massimi di particolato nell'aria
(Comuni ricadenti nelle Zone IT0118, IT0119 e IT0120 ), dal 1 settembre al 15 aprile è vietato bruciare le paglie e le stoppie di riso, mentre dal 15 settembre al 15 aprile nonché dal 1 luglio al 31 agosto è vietato bruciare qualsiasi materiale vegetale, sia erbaceo che arboreo, anche se in piccoli cumuli e/o al di fuori dell'ambito agricolo professionale (es. orti e giardini privati) né è applicabile da parte dei Sindaci alcuna deroga temporanea al divieto. Ad oggi, non è applicabile nemmeno la deroga prevista per le emergenze fitosanitarie, poiché in Piemonte l'Autorità competente non ha proclamato emergenze fitosanitarie che prescrivano la bruciatura dei residui colturali.

Nel resto del territorio regionale, il divieto di bruciatura decorre dal 1 novembre al 31 marzo
; ai sensi della Legge regionale 1/2019, i Sindaci possono derogare con propria ordinanza per max 30 gg., anche non continuativi, purché siano tenuti in debito conto le condizioni meteoclimatiche sfavorevoli e i rischi per la pubblica e privata incolumità e la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili, nonché sia preventivamente verificata l'assenza della dichiarazione di "stato di massima pericolosità per incendi boschivi", che viene comunicato anche sul portale regionale della Regione Piemonte.

La violazione di quanto previsto è oggetto di una sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000.

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Ultimo aggiornamento pagina: 24/06/2025 12:55:37

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