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Comune di Castellamonte / Regolamenti / Regolamento T.O.S.A.P
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.16 del 17.03.2008 esecutiva dal 17.03.2008

 

 

 

CAP. 1 - NORME GENERALI

 

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 

1.       Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 40 comma 1 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, disciplina l’applicazione della tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II dello stesso decreto, come successivamente modificato ed integrato (D.Lgs 28/12/1993 n. 566, L. 28/12/95 n.549), nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni ed autorizzazioni.

 

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

 

1.       Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall’art. 52 del D.Lgs.. 15 novembre 1993 n. 507:

a)       in forma diretta ;

b)       in concessione ad apposita azienda speciale

c)       in concessione a ditta iscritta all’albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall’art. 332 del D.Lsg 15 novembre 1993 n.507

2.       Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3.       Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

 

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

 

1.       Il funzionario responsabile è la persona individuata con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell’art.54 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.  507. Al predetto funzionario vengono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa: sottoscrive richieste, avvisi, provvedimenti e dispone i rimborsi. 

2.       Il Comune comunica alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario responsabile entro 60 gg.  dalla sua nomina.

3.       Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni stesse spettano al concessionario

 

ART. 4

OGGETTO DELLA TASSA

(Art. 38 e 42 D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507 così come modificati dall’ art. 3 comma 59

L.28/12/95 n.549)

 

1.       Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. 

2.       Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili, infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. 

3.       La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4.       Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale. 

5.       Per le aree su cui il Comune riscuote il canone di concessione non ricognitorio opera la riduzione del 10% della tassa sia per l’occupazione permanente che temporanea.

6.       La concessione di aree e di impianti sportivi comunali anche scolastici, da parte del Comune in favore delle società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato Olimpico Nazionale italiano (CONI) o agli enti di promozione sportiva, può essere fatta applicando le norme relative ai canoni ricognitori.

 

 

 

ART. 4 BIS

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

( art. 3 commi 59 e 60 Legge 28/12/95 n. 549)

 

1.       La tassa si determina in base all’effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente decimali. Non si tassano comunque occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

 

2.       Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

 

a)           sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti.

 

b)       sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.

 

3.       Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed  è graduata, nell’ambito delle categorie previste dall’art. 42, comma3,  in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e relative misure di riferimento sono determinate dal Comune in riferimento alle singole fattispecie di occupazione

 

a)                  occupazioni temporanee effettuate da operatori commerciali in mercati settimanali avranno la seguente fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 14.00: tariffa giornaliera al mq, ridotta al 50%

 

b)                 occupazioni temporanee per attività edilizia con impalcature fisse: tariffa giornaliera al mq. ridotta al 30%

 

c)       altre occupazioni temporanee non occasionali la tariffa giornaliera verrà determinata in base alla superficie occupata ed in rapporto alla durata dell’occupazione con le tariffe e le riduzioni  previste per legge.

 

4.                     Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni  la  tariffa ridotta del 20%

 

 

5.                     Per le occupazioni di durata  non inferiore ad un  mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%

 

 

 

ART. 5

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

(Art. 39 del D.lgs. 15 novembre 1993 n.507)

 

1.       La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell’atto di concessione o di  autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del territorio.

 

CAPO II - NORME E  PROCEDURA COMUNE A TUTTE  LE OCCUPAZIONI

 

ART. 6

DOMANDA DI CONCESSIONE

 

1.       La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall’ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l’istruttoria.

2.       Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo come l’esercizio di una industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o intrattenimenti pubblici e simili.

3.       Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti. 

4.       Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta , sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee decide la sorte.

5.       Ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in sei mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell’ufficio chiarimenti o in o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tre mesi.

 

ART. 7

RIMBORSO SPESE

 

1.        Il richiedente dovrà provvedere al rimborso delle spese sostenute per l’istruttoria della pratica (stampati, diritti, ecc.) direttamente all’economo comunale, che provvederà emettere apposito rendiconto.

 

 

ART. 8

DEPOSITO CAUZIONALE

 

1.        Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi ai termini della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolare circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell’eventuale risarcimento.

 

 

ART. 9

AUTORIZZAZIONE

 

1.       Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l’occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà avere luogo se non dietro l’autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell’autorizzazione o nell’allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all’occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l’utente è tenuto ad osservare. 

2.       Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

3.       Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il Sindaco potrà disporre l’esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d’ufficio o su semplice richiesta dell’occupante.

4.       Il richiedente dovrà produrre domanda in carta libera sulla quale il Sindaco provvederà ad apporre la relativa autorizzazione, sentito il parere dell’ufficio di Polizia Urbana e dell’Ufficio tecnico per quanto di rispettiva competenza.

5.       Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell’estetica.

 

ART. 10

DISCIPLINARE

 

1.       Il disciplinare o il contratto di cui  al precedente articolo 10 dovranno prevedere di :

a)   limitare le occupazioni allo spazio assegnato

b)   non protrarre l’occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza

c)  custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e le consuetudini o che saranno imposte dall’Amministrazione

d)  curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;

e)    evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

f)   eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

g)   versare all’epoca stabilita la tassa relativa

h)  risarcire il comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l’esecuzione di lavori;

i)    disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti, in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l’Amministrazione o con i terzi per ogni modifica delle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove  opere con quelle già in atto, la nuova concessione   si deve intendere come non avvenuta, ove l’amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

l)  osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell’atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l’esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

 

2. Il disciplinare della concessione o il contratto deve essere tenuto dall’utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 11

AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI

O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI

 

1.           L’Autorizzazione comunale all’occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

 

2.    L’autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati diritti di terzi, verso i quali risponderà unicamente l’utente.

 

ART. 12

REVOCA DELLE CONCESSIONI

(Art. 41 del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507)

 

1.  Qualora, per mutate circostanze, l’interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza interessi.

2.    Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi

3.    La revoca da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo

4.    La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5.   Nell’ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l’esecuzione dei lavori, a propria cura e spese, di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti, d’ufficio salvo rivalsa della spesa a carico dell’inadempiente da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell’atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

7. Il provvedimento di revoca  per necessità dei pubblici servizi, o per le soddisfazioni di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso  è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

 

ART. 13

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

 

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell’atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d’ufficio, della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell’amministrazione.

3.  Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca  dal precedente articolo 12

 

 

 

 

ART .14

SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

 

1. E’ in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d’indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del terzo comma del precedente articolo 13.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all’ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3.  Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi  per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

 

ART. 15

NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

 

1.       Durante l’esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all’atto della concessione:

a)       non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b)       evitare scarichi o depositi di materiali sull’area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;

c)       evitare scarichi di acque sull’area pubblica o , in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;

d)       evitare l’uso di mine o di altri mezzi o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi

e)       collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali suoi suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario. 

f)         apporre a propria cura e spese la segnaletica prevista dal codice stradale sia diurna che notturna e a fine concessione provvedere alla rimozione della stessa. 

g)       provvedere a richiedere a propria cura e spese , tutte le preventive autorizzazioni /concessioni a vari enti (Comune, ENEL, ITALGAS, TELECOM, ecc.) inerenti alla costruzione di manufatti (fabbricati, condotti, sistemazioni aree, ecc.)

h)       richiedere  preventiva autorizzazione al Comune (vigili urbani - ufficio tecnico) per eventuali chiusura di strade o manomissioni sottosuolo. 

2.    L’atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti dall’atto stesso

3.    E’ vietato al concessionario arrecare qualsiasi danno al suolo, di infliggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per autorizzazione e fermo restando l’obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l’igiene, l’estetica e il decoro cittadino.

 

ART.16

OCCUPAZIONI ABUSIVE

 

1.       Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento del tassa dovuta.

2.       Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell’art. 823 del Codice Civile, sia di procedere  in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

 

ART.17

PASSI CARRABILI-ACCESSI

 

1.       L’applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell’art. 44 commi da 4 a 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n .507, così come modificato dall’art.  3 comma 60  Legge 28/12/1995 n. 549.

2.       Questo Comune con il presente regolamento stabilisce in via transitoria la non applicazione della tassa sui passi carrabili sino al completamento delle opere di rilevazione degli stessi.

 

 

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

 

ART.18

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

( Art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

 

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art.6 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici: la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell’atto di concessione, la superficie occupata, la categoria  dell’area sulla quale si realizza l’occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l’importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione. L’attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi  trascritti nella denuncia stessa .

2.                     L’obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste negli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazioni che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l’apposito modulo di cui al comma 4.

3.                     Per le occupazioni di suolo e soprasuolo, il versamento della tassa  deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatisi nel corso dell’anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo.

4.                     Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero,  in casi di affidamento in concessione, al Concessionario del Comune, con arrotondamento a  Euro  1,00  per difetto se la frazione non è superiore a Euro 0,50 e per eccesso se superiore.

5.                     Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4 da effettuarsi entro e non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell’Amministrazione il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 19

ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

 

1.      L’ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data  di presentazione delle denuncie o di effettuazione dei versamenti .  L’eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal comune ed accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 18, comma 4, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

 

2.      L’ufficio comunale provvede all’accertamento, in rettifica delle denunce in caso di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all’accertamento d’ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le sanzioni e gli interessi.

 

3.      La riscossione coattiva della tassa si effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la possibilità per il Comune di utilizzare la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

 

 

 

 

CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI - RIDUZIONI

 

ART.20

TARIFFE

 

1.       Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, un’imposta risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, con le maggiorazioni e le riduzioni previste di volta in volta dalla normativa vigente. 

2.       Un prospetto delle tariffe applicate deve essere esposto nell’ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

 

ART. 21

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

(Art. 42, comma 3 D.Lgs.  15 novembre 1993, n.507)

 

1.       Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente art. 4 saranno classificate in categorie, sentita la commissione edilizia, con apposita deliberazione consiliare.

2.       L’elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per 15 gg all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici

 

 

 

 

ART. 22

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

(Art.48 D.Lsg. 15 novembre 1993, n. 507)

 

1.       Il territorio comunale ai fini dell’applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi sarà suddiviso in zone con apposita deliberazione consiliare.

 

 

 

ART. 23

ESENZIONI

(Art. 49 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

 

1.              Sono esenti dalla tassa:

 

a)       le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie, e loro consorzi, da enti religiosi l’esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all’art. 87, comma 1, lettera c del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b)          le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene , sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c)           le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d)       le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

e)       le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della successione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f)         le occupazioni di aree cimiteriali;

g)       gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

 

2.              L’esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati

 

3.              Non sono assoggettate alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili . Ove le tende siano poste a copertura dei banchi di vendita dei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa va comunque determinata con riferimento alla solo parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

 

 

4.       Eventuali ulteriori esenzioni verranno applicate in base alle disposizioni di legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 24

CONTENZIOSO

 

1.       Contro gli avvisi di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale, in base alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

 

ART. 25

 

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

 

1.       Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nonché alle speciali norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 26

PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO

 

1.                  Copia del presente regolamento, a norma dell’art.22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

 

 

ART. 27

ENTRATA IN VIGORE

 

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2008, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007, in osservanza della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIAZIONI

 

Art. 4  omesso punto 7) riguardante importo minimo  per la riscossione,  già previsto  nel  Regolamento delle Entrate

 

Art. 17 comma 2)  omessa decorrenza esenzione temporanea passi carrabili (1/01/1996)

 

Art. 19 modificato commi 2 e 3)  omessi commi  4) 5) e 6)  seguito applicazione nuove  norme riscossione  coattiva e  in base a Regolamento  Sanzioni

 

omessi

                        

Ex  Art. 25  riguardante sanzioni

Ex Art.  28  riguardante variazione regolamento

 

 

Art. 27)  variato ed integrato  con nuove  disposizioni

 

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