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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il
presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 40 comma 1 D.Lgs. 15 novembre
1993 n. 507, disciplina l’applicazione della tassa sull’occupazione di spazi ed
aree pubbliche di cui al Capo II dello stesso decreto, come successivamente
modificato ed integrato (D.Lgs 28/12/1993 n. 566, L. 28/12/95 n.549), nonché le
modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni ed
autorizzazioni.
GESTIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio di accertamento e di
riscossione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà
essere gestito, come previsto dall’art. 52 del D.Lgs.. 15 novembre 1993 n. 507:
a) in forma diretta ;
b) in concessione ad apposita azienda
speciale
c) in concessione a ditta iscritta all’albo
dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del
Ministero delle Finanze, previsto dall’art. 332 del D.Lsg 15 novembre 1993
n.507
2. Il Consiglio Comunale, con apposita
deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle
forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la
stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il
capitolato.
ART. 3
1. Il funzionario responsabile è la persona
individuata con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell’art.54 del
Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.
507. Al predetto funzionario vengono attribuiti la funzione ed i poteri
per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa:
sottoscrive richieste, avvisi, provvedimenti e dispone i rimborsi.
2. Il Comune comunica alla Direzione
centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del
Funzionario responsabile entro 60 gg.
dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le
attribuzioni stesse spettano al concessionario
OGGETTO DELLA TASSA
(Art.
38 e 42 D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507 così come modificati dall’ art. 3 comma
59
L.28/12/95
n.549)
1. Sono soggette alla tassa le occupazioni
di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi,
nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le
occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con
esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili, infissi di carattere
stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, nonché le occupazioni
sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture
ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione
amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle
occupazioni realizzate su tratti di aree sulle quali risulta costituita, nei
modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni
di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio
statale.
5. Per le aree su cui il Comune riscuote il
canone di concessione non ricognitorio opera la riduzione del 10% della tassa
sia per l’occupazione permanente che temporanea.
6. La concessione di aree e di impianti
sportivi comunali anche scolastici, da parte del Comune in favore delle società
sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato
Olimpico Nazionale italiano (CONI) o agli enti di promozione sportiva, può
essere fatta applicando le norme relative ai canoni ricognitori.
ART. 4 BIS
OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE
( art.
3 commi 59 e 60 Legge 28/12/95 n. 549)
1. La tassa si determina in base
all’effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con
arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente decimali. Non si
tassano comunque occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le occupazioni di spazi ed aree
pubbliche sono permanenti o temporanee:
a)
sono permanenti le occupazioni
di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di
concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno, comportino o meno
l’esistenza di manufatti o impianti.
b) sono temporanee le occupazioni di durata
inferiore all’anno.
3. Per le occupazioni temporanee la tassa è
commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell’ambito delle categorie
previste dall’art. 42, comma3, in
rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e
relative misure di riferimento sono determinate dal Comune in riferimento alle
singole fattispecie di occupazione
a)
occupazioni temporanee
effettuate da operatori commerciali in mercati settimanali avranno la seguente
fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 14.00: tariffa giornaliera al mq, ridotta
al 50%
b)
occupazioni temporanee per
attività edilizia con impalcature fisse: tariffa giornaliera al mq. ridotta al
30%
c) altre occupazioni temporanee non
occasionali la tariffa giornaliera verrà determinata in base alla superficie
occupata ed in rapporto alla durata dell’occupazione con le tariffe e le
riduzioni previste per legge.
4.
Per le occupazioni di durata
non inferiore a quindici giorni la tariffa ridotta del 20%
5.
Per le occupazioni di
durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere
ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa
ridotta del 50%
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
(Art.
39 del D.lgs. 15 novembre 1993 n.507)
1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare
dell’atto di concessione o di autorizzazione
o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla
superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del
territorio.
ART. 6
1. La domanda di concessione, da
presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall’ufficio comunale,
dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc) che
lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l’istruttoria.
2. Ogni richiesta di occupazione deve
essere giustificata da uno scopo come l’esercizio di una industria, commercio,
arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi,
spettacoli o intrattenimenti pubblici e simili.
3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti
le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza
sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da
più persone la concessione è fatta , sempre secondo tariffa, al primo
richiedente. Nel caso di richieste contemporanee decide la sorte.
5. Ai sensi dell’art. 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241 il termine per la conclusione del procedimento relativo
alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in sei mesi.
Qualora vengano richiesti da parte dell’ufficio chiarimenti o in o integrazioni
della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tre mesi.
ART. 7
1.
Il richiedente dovrà provvedere
al rimborso delle spese sostenute per l’istruttoria della pratica (stampati,
diritti, ecc.) direttamente all’economo comunale, che provvederà emettere
apposito rendiconto.
ART. 8
1.
Per
le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa
in pristino dei luoghi ai termini della concessione o da cui possono derivare
danni al demanio comunale o a terzi o, in particolare circostanze che lo
giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito
cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell’eventuale
risarcimento.
ART. 9
AUTORIZZAZIONE
1. Salvo quanto stabilito per le
occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4,
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà avere luogo se non dietro
l’autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare,
nel contesto dell’autorizzazione o nell’allegato ad essa, le condizioni, le
modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi
all’occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni
altra norma che l’utente è tenuto ad osservare.
2. Se ritenuto opportuno o necessario, il
Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito
contratto.
3. Per le occupazioni temporanee di breve
durata e con riferimento a determinate località, il Sindaco potrà disporre
l’esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti
d’ufficio o su semplice richiesta dell’occupante.
4. Il richiedente dovrà produrre domanda in
carta libera sulla quale il Sindaco provvederà ad apporre la relativa
autorizzazione, sentito il parere dell’ufficio di Polizia Urbana e dell’Ufficio
tecnico per quanto di rispettiva competenza.
5. Per la occupazione di marciapiedi,
piazze e vie pubbliche anche di breve durata, saranno tenute in particolare
conto le esigenze della circolazione e dell’estetica.
ART. 10
1. Il disciplinare o il contratto di
cui al precedente articolo 10 dovranno
prevedere di :
a) limitare le occupazioni allo spazio
assegnato
b) non protrarre l’occupazione oltre la durata
stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza
c) custodire e difendere da ogni eventuale danno
il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le
norme tecniche consigliate dagli usi e le consuetudini o che saranno imposte
dall’Amministrazione
d) curare continuamente la manutenzione delle
opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni
arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
e) evitare intralci o danni al transito dei
veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di
pericolo;
f) eseguire tutti i lavori necessari per porre
in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
g) versare all’epoca stabilita la tassa
relativa
h) risarcire il comune di ogni eventuale
maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse
sostenere per l’esecuzione di lavori;
i) disporre i lavori in modo da non
danneggiare le opere esistenti, in caso di necessità prendere gli opportuni
accordi con l’Amministrazione o con i terzi per ogni modifica delle opere già
in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi
impossibile la coesistenza delle nuove
opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove
l’amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca
delle concessioni precedenti;
l) osservare tutte le disposizioni legislative e
regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell’atto di concessione,
esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per
danni arrecati a terzi durante l’esercizio del diritto di occupazione, e
risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della
concessione.
2. Il disciplinare della
concessione o il contratto deve essere tenuto dall’utente sempre a disposizione
degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli
ART. 11
AUTORIZZAZIONI
DI ALTRI UFFICI COMUNALI
O DI ALTRI
ENTI - DIRITTI DI TERZI
1.
L’Autorizzazione comunale
all’occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il
richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli
procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le
autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2.
L’autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed
impregiudicati diritti di terzi, verso i quali risponderà unicamente l’utente.
ART. 12
REVOCA DELLE CONCESSIONI
(Art.
41 del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507)
1. Qualora, per mutate circostanze, l’interesse
pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione,
ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per
la soddisfazione dei pubblici bisogni, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà
di revocare la concessione, senza interessi.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono
essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi
3. La revoca da diritto alla restituzione
della tassa pagata in anticipo
4. La revoca è disposta dal Sindaco con
apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato
preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nell’ordinanza di revoca è assegnato al
concessionario un congruo termine per l’esecuzione dei lavori, a propria cura e
spese, di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno
eseguiti, d’ufficio salvo rivalsa della spesa a carico dell’inadempiente da
prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio
dell’atto di concessione.
6. Il provvedimento di
revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
7. Il provvedimento di
revoca per necessità dei pubblici
servizi, o per le soddisfazioni di altri pubblici bisogni, è insindacabile da
parte del concessionario e per effetto di esso
è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di
rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando
danni al Comune e ai terzi.
ART. 13
1. Il concessionario
incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell’atto
di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.
2. Il concessionario
incorre altresì nella decadenza:
a) allorché non si sia
avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d’ufficio, della
concessione accordatagli;
b) qualora avvenga il
passaggio, nei modi e forme di legge di legge, del bene concesso dal demanio al
patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o
della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire
un atto di concessione da parte dell’amministrazione.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa
procedura prevista per la revoca dal
precedente articolo 12
ART .14
1. E’ in facoltà del
Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine
pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza
diritto d’indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero
fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del terzo
comma del precedente articolo 13.
2. Gli occupanti saranno
obbligati ad ottemperare all’ordine emanato, né il concessionario, in caso di
gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3.
Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere
indennizzi per qualunque ordine o
provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.
ART. 15
1. Durante l’esecuzione dei lavori il
concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia e regolamenti in
vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti
prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte
all’atto della concessione:
a) non arrecare disturbo o molestia al
pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
b) evitare scarichi o depositi di materiali
sull’area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre
autorità;
c) evitare scarichi di acque sull’area
pubblica o , in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro
canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei
luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;
d) evitare l’uso di mine o di altri mezzi o
di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone
ed alle cose del comune o di terzi
e) collocare adatti ripari per evitare
spargimenti di materiali suoi suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre
mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il
comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul
concessionario.
f) apporre a propria cura e spese la
segnaletica prevista dal codice stradale sia diurna che notturna e a fine
concessione provvedere alla rimozione della stessa.
g) provvedere a richiedere a propria cura e
spese , tutte le preventive autorizzazioni /concessioni a vari enti (Comune,
ENEL, ITALGAS, TELECOM, ecc.) inerenti alla costruzione di manufatti
(fabbricati, condotti, sistemazioni aree, ecc.)
h) richiedere preventiva autorizzazione al Comune (vigili
urbani - ufficio tecnico) per eventuali chiusura di strade o manomissioni
sottosuolo.
2.
L’atto di concessione obbliga
il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e
demolizioni non previsti dall’atto stesso
3.
E’ vietato al concessionario
arrecare qualsiasi danno al suolo, di infliggervi pali, chiodi o punte o di
smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per
autorizzazione e fermo restando l’obbligo di riportare tutto in pristino a
lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l’igiene, l’estetica e il decoro
cittadino.
ART.16
1. Le occupazioni effettuate senza la
prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate sono
considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme
in vigore, in aggiunta al pagamento del tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il Comune ha,
inoltre, la facoltà, a termini dell’art. 823 del Codice Civile, sia di
procedere in via amministrativa, sia di
avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati
dal Codice Civile.
ART.17
1. L’applicazione della tassa relativa ai
passi carrabili trova disciplina nell’art. 44 commi da 4 a 11 del D.Lgs. 15
novembre 1993 n .507, così come modificato dall’art. 3 comma 60
Legge 28/12/1995 n. 549.
2. Questo Comune con il presente
regolamento stabilisce in via transitoria la non applicazione della tassa sui
passi carrabili sino al completamento delle opere di rilevazione degli stessi.
CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
ART.18
DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
( Art. 50
del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
1. Per le
occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art.6
devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di
rilascio dell’atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno
di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando
gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti
presso i relativi uffici: la denuncia deve contenere gli elementi
identificativi del contribuente, gli estremi dell’atto di concessione, la
superficie occupata, la categoria
dell’area sulla quale si realizza l’occupazione, la misura di tariffa
corrispondente, l’importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve
essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di
rilascio della concessione. L’attestato deve essere allegato alla denuncia e i
relativi estremi trascritti nella
denuncia stessa .
2.
L’obbligo della denuncia, nei
modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste negli anni
successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si
verifichino variazioni nella occupazioni che determinino un maggiore ammontare
del tributo. In mancanza di variazioni, il versamento della tassa deve essere
effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l’apposito modulo di cui al comma
4.
3.
Per le occupazioni di suolo e
soprasuolo, il versamento della tassa
deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le
variazioni in aumento verificatisi nel corso dell’anno, la denuncia anche
cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno
dell’anno successivo.
4.
Il pagamento della tassa deve
essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato
al Comune, ovvero, in casi di
affidamento in concessione, al Concessionario del Comune, con arrotondamento
a Euro
1,00 per difetto se la frazione
non è superiore a Euro 0,50 e per eccesso se superiore.
5.
Per le occupazioni temporanee
l’obbligo della denuncia è assolto con pagamento della tassa e la compilazione
del modulo di versamento di cui al comma 4 da effettuarsi entro e non oltre il
termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano
connesse ad alcun previo atto dell’Amministrazione il pagamento della tassa può
essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante
versamento diretto.
ART. 19
1.
L’ufficio comunale controlla le
denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed
elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di
eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente
nei sei mesi successivi alla data di
presentazione delle denuncie o di effettuazione dei versamenti . L’eventuale integrazione della somma già
versata a titolo di tassa, determinata dal comune ed accettata dal
contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le
modalità di cui al precedente articolo 18, comma 4, entro 60 giorni dalla
ricezione della comunicazione.
2.
L’ufficio comunale provvede
all’accertamento, in rettifica delle denunce in caso di infedeltà, inesattezza
ed incompletezza delle medesime, ovvero all’accertamento d’ufficio nei casi di
omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di
accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le sanzioni e
gli interessi.
3.
La
riscossione coattiva della tassa si effettua con la procedura di cui al D.P.R.
29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 e
successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la possibilità per il
Comune di utilizzare la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI - RIDUZIONI
1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed
aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra,
un’imposta risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre
1993 n. 507, con le maggiorazioni e le riduzioni previste di volta in volta
dalla normativa vigente.
2. Un prospetto delle tariffe applicate
deve essere esposto nell’ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa
essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
(Art.
42, comma 3 D.Lgs. 15 novembre 1993,
n.507)
1. Ai fini della graduazione della tassa a
seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione, le strade,
gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente art. 4 saranno
classificate in categorie, sentita la commissione edilizia, con apposita
deliberazione consiliare.
2. L’elenco di classificazione di cui al
precedente comma è pubblicato per 15 gg all’albo pretorio e in altri luoghi
pubblici
ART. 22
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI
(Art.48 D.Lsg. 15 novembre 1993, n. 507)
1. Il territorio comunale ai fini
dell’applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi
automatici per la distribuzione dei tabacchi sarà suddiviso in zone con
apposita deliberazione consiliare.
ART. 23
(Art. 49
del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)
1.
Sono esenti dalla tassa:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato,
dalle regioni, provincie, e loro consorzi, da enti religiosi l’esercizio di
culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all’art. 87, comma 1,
lettera c del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di
assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b)
le tabelle indicative delle
stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le
tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano
indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità,
sebbene , sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
c)
le occupazioni da parte delle
vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione,
nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse
assegnati;
d) le occupazioni occasionali di durata non
superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le
occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al
carico e scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai
servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della successione o
successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine
della concessione medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
g) gli accessi carrabili destinati a
soggetti portatori di handicap.
2.
L’esenzione sarà concessa su
richiesta scritta degli interessati
3.
Non sono assoggettate alla
tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili . Ove le tende
siano poste a copertura dei banchi di vendita dei mercati o di aree pubbliche
già occupate, la tassa va comunque determinata con riferimento alla solo parte
di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
4. Eventuali ulteriori esenzioni verranno
applicate in base alle disposizioni di legge.
ART. 24
1. Contro gli avvisi di accertamento è
ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale, in base alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
1. Per quanto non espressamente previsto
nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs.
15 novembre 1993 n. 507, nonché alle speciali norme legislative e regolamentari
vigenti in materia.
ART. 26
PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO
1.
Copia del presente regolamento,
a norma dell’art.22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a
disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi
momento.
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta
i suoi effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2008,
in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre
2007, in osservanza della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 L. 23
dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre
2001 n. 448.
Art. 4 omesso punto 7) riguardante importo minimo per la riscossione, già previsto nel Regolamento delle Entrate
Art. 17 comma 2) omessa decorrenza esenzione temporanea passi
carrabili (1/01/1996)
Art. 19 modificato commi 2 e 3) omessi commi
4) 5) e 6) seguito applicazione
nuove norme riscossione coattiva e
in base a Regolamento Sanzioni
omessi
Ex
Art. 25 riguardante sanzioni
Ex Art.
28 riguardante variazione
regolamento
Art. 27)
variato ed integrato con
nuove disposizioni
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