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Polizia Amministrativa

 
L'Ufficio di Polizia Amministrativa è stato istituito a seguito dell'attribuzione e trasferimento ai Comuni (art. 19 D.P.R. 24/7/1977 n. 616 e art. 163 D.to L.vo 31/3/1998, n. 112) delle funzioni amministrative di competenza delle Prefetture e delle Questure) in alcune delle materie di cui al T.U. leggi di Pubblica Sicurezza ( R.D. 18/6/1931, n. 773).

L'ufficio svolge in particolare attività di rilascio di autorizzazioni, licenze, iscrizione in appositi registri, approvazioni, avvisi, dichiarazioni e annotazioni (provvedimenti amministrativi) tendenti a rimuovere i limiti all'esercizio di un preesistente diritto del cittadino, limiti posti nell'interesse generale al fine di un ordinato vivere sociale e del mantenimento dell'ordine pubblico: esse perciò, di regola, hanno carattere preventivo.

L'interessato al rilascio di un provvedimento di Polizia amministrativa è tenuto a presentare istanza in bollo, ovvero denuncia di inizio di attività, corredata della prevista documentazione.

ATTIVITA' SOGGETTE AL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA:
 

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