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UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

UFFICIO  POLIZIA  AMMINISTRATIVA

 

L’Ufficio di Polizia Amministrativa è stato istituito a seguito dell’attribuzione e del  trasferimento ai Comuni (art. 19 D.P.R. 24/7/1977 n. 616 e art. 163 D.to L.vo 31/3/1998, n. 112 e s.m.i.)  delle funzioni amministrative di competenza delle Prefetture e delle Questure di parte  delle materie di cui al T.U. leggi di Pubblica Sicurezza ( R.D. 18/6/1931, n. 773):

 

-         rilascio licenza in materia di impianto ascensori per il trasporto di persone o di materiali;

-         rilascio della licenza per l’esercizio di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l’insegnamento dello sci;

-         il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie;

-         la concessione della licenze per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per apertura di circoli, scuole da ballo e sale di pubbliche audizione, di cui all’art. 68;

-         la licenza per pubblici intrattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all’aperto di cui all’art. 69;

-         la licenza per alberghi,  compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all’art. 86;

-         La licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all’art. 80;

-         I regolamenti del Prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all’art. 84;

-         Le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e comunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all’art. 111;

-         I provvedimenti del prefetto ai sensi dell’art. 64, terzo comma, relativi a manifatture, fabbriche e depositi in materie insalubri e pericolose;

-         La licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all’art. 124;

-         La registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli da piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all’art. 121;

-         La licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all’art. 156;

-         I provvedimenti  per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui algi artt. 154 e 155;

-         La  licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all’art. 62;

-         La dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all’art. 126.

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Alcune attività elencate nell’art. 19 sono ora disciplinate da leggi specifiche nelle singole materie che ne hanno modificato la procedura autorizzativa.

 

Altre materie sono state successivamente trasferite con l’art.  163 del D.to Lgs 31 marzo 1998, n. 112:

a)     rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio di cui all’art. 37 del TULPS;

b)    rilascio delle licenze concernenti le agenzie d’affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie di cui all’art. 115 del TULPS;

c)     il ricevimento della dichiarazione relativo all’esercizio dell’industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all’attività di dare alloggio per mercede, di cui all’art. 108 del TULPS;

d)    rilascio delle licenze concernenti le agenzie d’affari, di cui all’art. 115 del TULPS ad esclusione di quelle relative all’attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e pubbliche relazioni;

e)     il rilascio della licenza per l’esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell’interessato da pare della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all’art. 27 del D.P.R. 302/56;

f)      il rilascio dell’autorizzazione per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie esclusivamente comunali di cui all’art. 68 del TULPS;

g)     il rilacio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all’art. 31 della legge 110/75;

h)     le autorizzazioni agli stranieri per l’esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all’art. 124 del TULPS;

 

 

L’interessato al rilascio di un provvedimento di Polizia amministrativa è tenuto a presentare istanza in bollo, ovvero denuncia di inizio di attività, corredata della prevista documentazione.

 

 

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