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UFFICIO POLIZIA
AMMINISTRATIVA
L’Ufficio di Polizia Amministrativa è stato istituito a seguito
dell’attribuzione e del trasferimento ai
Comuni (art. 19 D.P.R.
24/7/1977 n. 616 e art. 163 D.to
L.vo 31/3/1998, n. 112 e s.m.i.) delle funzioni amministrative di competenza
delle Prefetture e delle Questure di parte
delle materie di cui al T.U. leggi di Pubblica Sicurezza ( R.D.
18/6/1931, n. 773):
-
rilascio licenza in materia di impianto ascensori
per il trasporto di persone o di materiali;
-
rilascio della licenza per l’esercizio di guida,
interprete, corriere o portatore alpino e per l’insegnamento dello sci;
-
il rilascio della licenza temporanea di esercizi
pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie;
-
la concessione della licenze per rappresentazioni
teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri
simili spettacoli o trattenimenti, per apertura di circoli, scuole da ballo e
sale di pubbliche audizione, di cui all’art. 68;
-
la licenza per pubblici intrattenimenti, esposizioni
di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o
per dare audizioni all’aperto di cui all’art. 69;
-
la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni,
trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano
bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti,
stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e
simili, di cui all’art. 86;
-
La licenza di agibilità per teatri o luoghi di
pubblico spettacolo, di cui all’art. 80;
-
I regolamenti del Prefetto per la sicurezza nei
locali di pubblico spettacolo, di cui all’art. 84;
-
Le licenze di esercizio di arte tipografica,
litografica e comunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in
molteplici esemplari, di cui all’art. 111;
-
I provvedimenti del prefetto ai sensi dell’art. 64, terzo comma, relativi a manifatture,
fabbriche e depositi in materie insalubri e pericolose;
-
La licenza temporanea agli stranieri per mestieri
ambulanti di cui all’art. 124;
-
La registrazione per mestieri ambulanti (venditori
di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di
piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli da piazza, barcaiolo,
lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all’art.
121;
-
La licenza per raccolta di fondi od oggetti,
collette o questue di cui all’art. 156;
-
I provvedimenti
per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui algi artt. 154 e 155;
-
La licenza di
iscrizione per portieri e custodi di cui all’art. 62;
-
La dichiarazione di commercio di cose antiche od
usate di cui all’art. 126.
.
Alcune attività elencate nell’art. 19 sono
ora disciplinate da leggi specifiche nelle singole materie che ne hanno
modificato la procedura autorizzativa.
Altre materie sono state successivamente trasferite con l’art. 163 del D.to Lgs 31 marzo 1998, n. 112:
a) rilascio della
licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio di cui all’art. 37 del TULPS;
b) rilascio delle
licenze concernenti le agenzie d’affari nel settore delle esposizioni, mostre e
fiere campionarie di cui all’art. 115 del TULPS;
c) il ricevimento della
dichiarazione relativo all’esercizio dell’industria di affittacamere o
appartamenti mobiliati o comunque relativa all’attività di dare alloggio per
mercede, di cui all’art. 108 del TULPS;
d) rilascio delle
licenze concernenti le agenzie d’affari, di cui all’art.
115 del TULPS ad esclusione di quelle relative all’attività di recupero
crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e pubbliche relazioni;
e) il rilascio della
licenza per l’esercizio del mestiere di fochino,
previo accertamento della capacità tecnica dell’interessato da pare della
Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all’art.
27 del D.P.R. 302/56;
f) il rilascio
dell’autorizzazione per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o
ciclomotori su strade ordinarie esclusivamente comunali di cui all’art. 68 del TULPS;
g) il rilacio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività
di direttore o istruttore di tiro, di cui all’art. 31
della legge 110/75;
h) le autorizzazioni
agli stranieri per l’esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all’art. 124 del TULPS;
L’interessato al rilascio di un provvedimento
di Polizia amministrativa è tenuto a presentare istanza in bollo, ovvero
denuncia di inizio di attività, corredata della prevista documentazione.
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