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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU  AREE PUBBLICHE

 

L’ art. 27 del D.to Lgs 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina  relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59” così definisce il commercio su aree pubbliche:

attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

 

Questa attività può essere svolta :

a)      su posteggi dati in concessione per 10 anni (autorizzazione tip. A)

b)      su qualsiasi area purchè in forma itinerante (autorizzazione tip. B)

 

L’autorizzazione di tip. A per la vendita su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, è rilasciata dal Sindaco del Comune sede di posteggio e abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio Regionale.

 

L’autorizzazione di tip. B è rilasciata dal  Comune  nel quale il richiedente ha la residenza (se persona fisica) o la sede legale ed abilita anche alla vendita a domicilio del consumatore e alla partecipazione alle fiere che si svolgono nel territorio nazionale.

 

In caso di attività di vendita di generi del settore alimentare, il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5,c. 5)  del D.to L gs 114/98:

 

·        avere frequentato con esito positivo un corso professionale relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione;

·        aver esercitato in proprio per  almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o aver prestato la propria opera per  almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività ne settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata della iscrizione all’INPS;

·        in caso di società  il possesso di uno dei requisiti  è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona preposta all’attività commerciale.

 

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche  dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare è in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività (Iscrizione al Registro Esercenti il Commercio – REC-  per la somministrazione). L’esercizio di tale attività è soggetta alle norme in materia igienico-sanitaria.

 

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