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attività di vendita di merci al dettaglio e
la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche,
comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il
Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
Questa attività può essere
svolta :
a)
su posteggi dati in concessione
per 10 anni (autorizzazione tip. A)
b)
su qualsiasi area purchè in forma itinerante (autorizzazione tip. B)
L’autorizzazione di tip. A
per la vendita su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, è
rilasciata dal Sindaco del Comune sede di posteggio e abilita anche
all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio Regionale.
L’autorizzazione di tip. B
è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza (se
persona fisica) o la sede legale ed abilita anche alla vendita a domicilio del
consumatore e alla partecipazione alle fiere che si svolgono nel territorio
nazionale.
In caso di attività di
vendita di generi del settore alimentare, il richiedente deve essere in
possesso dei requisiti di cui all’art. 5,c. 5) del D.to L gs 114/98:
·
avere frequentato con esito
positivo un corso professionale relativo al settore merceologico alimentare,
istituito o riconosciuto dalla Regione;
·
aver esercitato in proprio
per almeno due anni nell’ultimo
quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti
alimentari o aver prestato la propria opera per
almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti
l’attività ne settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto
alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o
affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore
familiare, comprovata della iscrizione all’INPS;
·
in caso di società il possesso di uno dei requisiti è richiesto con riferimento al legale
rappresentante o ad altra persona preposta all’attività commerciale.
L’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla
somministrazione dei medesimi se il titolare è in possesso dei requisiti
prescritti per l’una e l’altra attività (Iscrizione al Registro Esercenti il
Commercio – REC- per la
somministrazione). L’esercizio di tale attività è soggetta alle norme in
materia igienico-sanitaria.
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